mercoledì 18 marzo 2009

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DIVENTA OBBLIGATORIA

Il DL n. 185/2008, nell’ambito dell’art. 16 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.): l’utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, con la caratteristica che i messaggi inviati assumono “valore legale”.
L’obbligo è previsto per:
1. le imprese costituite in forma societaria;
2. i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
3. le Amministrazioni Pubbliche.
Tali soggetti sono tenuti a comunicare il relativo indirizzo rispettivamente: al Registro delle Imprese, ai relativi Ordini/Collegi e al CNIPA.
L’adempimento in esame va effettuato entro termini differenziati:
- Società costituita ante 29.11.2008: entro il 29.11.2011 con comunicazione dell’indirizzo al Registro Imprese competente;
- Società costituita dal 29.11.2008: all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata.)
- Professionista iscritto in Albo / elenco: entro il 29.11.2009 con comunicazione dell’indirizzo all’Albo / Collegio
1 Amministrazioni pubbliche: dal 29.11.2008 con comunicazione dell’indirizzo al CNIPA

Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale, è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.

I soggetti coinvolti nella spedizione di un messaggio (e-mail) di posta elettronica certificata, sono tre:
- il mittente, ossia il soggetto che intende spedire l’e-mail;
- il soggetto abilitato alla spedizione, ossia il gestore del sistema informatico che si interpone tra mittente e destinatario, certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, cura l’emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le spedizioni effettuate.
- il destinatario, ossia il soggetto al quale il messaggio è indirizzato.

Il gestore del servizio PEC può essere lo stesso, sia per il mittente che per il destinatario; ovvero diverso per il mittente e per il destinatario. In questo caso il gestore del mittente trasmette il messaggio al gestore del destinatario che provvede a trasmetterlo a quest’ultimo.

Il soggetto che intende utilizzare la PEC deve scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.

Il “percorso virtuale” di un’e-mail inviata con il servizio di posta elettronica certificata e la documentazione rilasciata ai vari stadi della spedizione per attestare le avvenute operazioni possono essere così sintetizzati:
1. il mittente invia al proprio gestore il messaggio di posta elettronica (e-mail) che intende far pervenire al destinatario. Il gestore invia alla casella di posta elettronica del mittente la ricevuta di accettazione contenente i dati che attestano l’avvenuta spedizione;
2. il gestore del servizio di PEC confeziona la “busta di trasporto” contenente il messaggio ed i relativi dati di certificazione e la trasmette direttamente al destinatario del messaggio, se il gestore utilizzato dal mittente è il medesimo di quello scelto dal destinatario.
3. Il gestore, nel momento in cui il messaggio arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Se il gestore del destinatario è diverso da quello del mittente, il gestore del destinatario:
- rilascia al gestore del mittente la ricevuta di presa in carico del messaggio;
- invia al destinatario il messaggio ricevuto dal gestore del mittente;
- invia direttamente al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.


Il messaggio di PEC oltre a contenere il testo del messaggio ed eventuali documenti informatici allegati, contiene i dati di certificazione, quali, ad esempio, data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio.

In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che comunque siano in grado di certificare:
– la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
– l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
– l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato.

venerdì 13 marzo 2009

SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

Come noto, a decorrere dall’1.9.2008, è stato soppresso il regime di indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR n. 633/72 per le spese di alberghi e ristoranti.
In particolare, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
- risultino inerenti con l’attività;
- siano documentate dalla fattura che il soggetto interessato deve richiedere all’albergatore/ristoratore.
Nei casi in cui la prestazione sia usufruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero quando il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto di un lavoratore autonomo), ai fini della detrazione è necessario che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio, oltre che del soggetto che ha diritto alla detrazione.

Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, banchetto in occasione dell’inaugurazione di una nuova filiale), non trova applicazione la lett. e), bensì la lett. h) dell’art. 19-bis1 e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.

A decorrere dall’1.1.2009, è prevista inoltre la deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
La limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza.
La limitazione non trova applicazione invece quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori di società (per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo) al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Tale trattamento non può essere riservato anche alle spese di albergo e ristorante sostenute per le trasferte nel territorio comunale, che invece sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loroammontare.


Per i lavoratori autonomi permangono inoltre i limiti del 2% ovvero dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e la necessità di rispettare la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. In altre parole, in tali casi, le spese di albergo e/o ristorante sono deducibili in misura pari al 50% del 75%.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.

E’ importante evidenziare che, qualora per le prestazioni in esame non sia richiesta l’emissione della fattura e le stesse siano documentate da una ricevuta fiscale/scontrino parlante, la relativa IVA, oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito.

Principali scadenze del mese di Marzo

16 marzo Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a febbraio 2009

16 marzo Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di febbraio 2009

16 marzo Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di febbraio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera

16 marzo Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2009

16 marzo Versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2009

16 marzo Versamento dell’IVA riferita al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (si può versare anche con modello UNICO a partire da giugno)

16 marzo Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2009

16 marzo Versamento della tassa annuale vidimazione libri contabili e sociali

16 marzo Versamento della III rata dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore individuale che ha estromesso dall’attività gli immobili strumentali

20 marzo Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2009

31 marzo Versamento annuale da parte del mandante del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia

giovedì 5 febbraio 2009

Principali scadenze del mese di Febbraio

16 febbraio Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a gennaio 2009

16 febbraio Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di gennaio 2009

16 febbraio Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di gennaio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera

16 febbraio
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2009

16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al mese di gennaio 2009

16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al IV trimestre 2008 da parte dei contribuenti con regimi speciali

16 febbraio Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio 2009

16 febbraio Versamento della quarta rata dei contributi INPS fissi del 2008 per artigiani e commercianti

16 febbraio Versamento del premio INAIL a saldo 2008 e anticipo per il 2009

16 febbraio Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR sul 2008 codice tributo 1713

20 febbraio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2009

20 febbraio Versamento dei contributi ENASARCO relativi al IV trimestre 2008 da parte della casa mandante

28 febbraio
slittate al 02 marzo Consegna del CUD da parte del datore di lavoro

28 febbraio
slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni relative ai compensi di lavoro autonomo e di provvigioni corrisposti nel 2008

28 febbraio
slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni degli utili corrisposti nel 2008 dalle società

28 febbraio slittate al 02 marzo Presentazione in via telematica della Comunicazione IVA annuale riferita al 2008

venerdì 16 gennaio 2009

FINANZIARIA 2009

Di seguito si espongono alcuni contenuti della Finanziaria per il 2009:

AUTOTRASPORTATORI (art. 2, commi 3, 4 e da 17 a 20)
E’ prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE. Le somme versate nel 2008 a titolo di SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 2, commi 5, 6 e 7)

SPESE PER L’AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, la detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l’autoaggiornamento e la formazione.

SPESE ASILI NIDO
La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi. Si rammenta che la spesa massima riconosciuta è pari ad € 632 annui per figlio.

ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.
Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, anche se l’acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 15)
È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.
La proroga prevista dal comma in esame comporta anche l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

lunedì 12 gennaio 2009

Principali scadenze del mese di Gennaio

15 gennaio Primo giorno utile per la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per poter usufruire della detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per gli interventi di risparmio energetico. Il termine scade il 27 febbraio 2009. E’ possibile che tale adempimento venga soppresso.

16 gennaio Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a dicembre 2008

16 gennaio Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di dicembre 2008

16 gennaio Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di dicembre 2008 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera

16 gennaio Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro

16 gennaio Versamento dell’IVA riferita al mese di dicembre 2008

20 gennaio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di dicembre 2008

31 gennaio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al IV trimestre 2008 e all’anno 2008 per i contribuenti annuali

venerdì 5 dicembre 2008

Principali scadenze del mese di Dicembre

16 dicembre Liquidazione Iva riferita al mese di novembre e relativo versamento

16 dicembre Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a novembre

16 dicembre Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di novembre

16 dicembre Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di novembre sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera

16 dicembre
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro

16 dicembre Versamento dell’imposta ICI dovuta per l’anno 2008 a saldo o in unica soluzione

16 dicembre Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

20 dicembre Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di novembre

29 dicembre Versamento dell’acconto IVA per l’anno 2008