16 ottobre Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a settembre 2009
16 ottobre Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di settembre 2009
16 ottobre Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di settembre 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
16 ottobre Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre 2009
16 ottobre Versamento dell’IVA riferita al mese di settembre 2009
16 ottobre Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre 2009
20 ottobre Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di settembre 2009
30 ottobre Presentazione telematica all’agenzia delle entrate del modello EAS da parte degli enti associativi
31 ottobre Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al terzo trimestre 2009
giovedì 1 ottobre 2009
mercoledì 29 aprile 2009
REGIME IVA “PER CASSA”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto attuativo del 26.03.2009 è diventato operativo il nuovo regime dell’IVA “per cassa”.
A decorrere dal 28.4.2009 è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA (con un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000) la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa.
La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi per poter usufruire della suddetta facoltà, consiste nel conseguire un volume d’affari inferiore o pari a € 200.000 riferito all’anno precedente, nel caso di attività già in essere, o presunto, nel caso di nuove attività.
Le nuove disposizioni non possono essere applicate:
♦ nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvalga di "regimi speciali IVA" (ad esempio vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio, vendite a domicilio, etc);
♦ quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge);
♦ se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La facoltà del differimento dell’esigibilità dell’IVA è esercitata dal cedente o prestatore, all’atto dell’emissione della fattura, mediante l’indicazione nella stessa di una specifica annotazione:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008"
In mancanza dell’esposizione in fattura di tale annotazione, l’IVA esposta va intesa ad esigibilità immediata.
Trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.
In presenza di pagamenti frazionati l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. Specularmente, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Pertanto, dal punto di vista operativo del cedente/prestatore, le fatture recanti l’apposita dicitura saranno annotate come di consueto nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine progressivo di numerazione, prestando particolare attenzione affinché la relativa IVA non sia rilevata come “a debito” per il periodo; l’IVA, in questo momento, rimane infatti “sospesa”; all’atto del pagamento della fattura manifestandosi il momento impositivo, l’imposta diverrà esigibile e sarà quindi “conteggiata a debito” nella liquidazione periodica.
La possibilità di usufruire del “differimento” in esame cessa nel momento in cui viene superato il limite del volume d’affari di € 200.000.
Per l’acquirente/committente il regime in esame comporta che l’IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa.
La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro degli acquisti e considerata “sospesa”; nel momento del pagamento della fattura, la relativa imposta potrà essere computata (se detraibile) nella liquidazione periodica.
Poiché questa novità normativa in tema di IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie (incassi/pagamenti) oltre che, sia per il cedente/prestatore che per l’acquirente/committente, la contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture, l’una ad esigibilità immediata, l’altra ad esigibilità differita, nonché un monitoraggio continuo del volume d’affari in corso d’anno, si invita chi volesse usufruire di questo regime a contattare lo Studio per prendere accordi sugli aspetti operativi in modo da evitare eventuali errori.
A decorrere dal 28.4.2009 è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA (con un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000) la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa.
La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi per poter usufruire della suddetta facoltà, consiste nel conseguire un volume d’affari inferiore o pari a € 200.000 riferito all’anno precedente, nel caso di attività già in essere, o presunto, nel caso di nuove attività.
Le nuove disposizioni non possono essere applicate:
♦ nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvalga di "regimi speciali IVA" (ad esempio vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio, vendite a domicilio, etc);
♦ quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge);
♦ se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La facoltà del differimento dell’esigibilità dell’IVA è esercitata dal cedente o prestatore, all’atto dell’emissione della fattura, mediante l’indicazione nella stessa di una specifica annotazione:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008"
In mancanza dell’esposizione in fattura di tale annotazione, l’IVA esposta va intesa ad esigibilità immediata.
Trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.
In presenza di pagamenti frazionati l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. Specularmente, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Pertanto, dal punto di vista operativo del cedente/prestatore, le fatture recanti l’apposita dicitura saranno annotate come di consueto nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine progressivo di numerazione, prestando particolare attenzione affinché la relativa IVA non sia rilevata come “a debito” per il periodo; l’IVA, in questo momento, rimane infatti “sospesa”; all’atto del pagamento della fattura manifestandosi il momento impositivo, l’imposta diverrà esigibile e sarà quindi “conteggiata a debito” nella liquidazione periodica.
La possibilità di usufruire del “differimento” in esame cessa nel momento in cui viene superato il limite del volume d’affari di € 200.000.
Per l’acquirente/committente il regime in esame comporta che l’IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa.
La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro degli acquisti e considerata “sospesa”; nel momento del pagamento della fattura, la relativa imposta potrà essere computata (se detraibile) nella liquidazione periodica.
Poiché questa novità normativa in tema di IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie (incassi/pagamenti) oltre che, sia per il cedente/prestatore che per l’acquirente/committente, la contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture, l’una ad esigibilità immediata, l’altra ad esigibilità differita, nonché un monitoraggio continuo del volume d’affari in corso d’anno, si invita chi volesse usufruire di questo regime a contattare lo Studio per prendere accordi sugli aspetti operativi in modo da evitare eventuali errori.
lunedì 20 aprile 2009
PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO “INCENTIVI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DL n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009
INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI
Il contributo alla rottamazione spetta nel caso di sostituzione, a seguito di demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).
L’agevolazione compete per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
Per l’ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni si rinvia alla norma di riferimento.
In sede di conversione in legge è stato previsto che l’incentivo per l’installazione degli impianti a GPL/metano spetta ai veicoli di classe ambientale euro 0, euro 1 ed euro 2: in precedenza tali incentivi spettavano a prescindere dalla classe ambientale del veicolo e quindi anche per l’installazione degli impianti su veicoli di classe ambientale superiore a euro 2.
DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000, da ripartire in 5 quote annuali, per l’acquisto di:
- mobili;
- elettrodomestici di classe di efficienza energetica A+;
- apparecchi televisivi e computer.
La detrazione è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dall’1.7.2008. La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi di recupero sopra richiamati sono soltanto quelli eseguiti su singole unità immobiliari.
Inoltre è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. Infine la norma specifica che l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
È confermato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. E’ prevista una sanzione pari al 200% della somma utilizzata in compensazione indebitamente per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.
Il contributo alla rottamazione spetta nel caso di sostituzione, a seguito di demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).
L’agevolazione compete per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
Per l’ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni si rinvia alla norma di riferimento.
In sede di conversione in legge è stato previsto che l’incentivo per l’installazione degli impianti a GPL/metano spetta ai veicoli di classe ambientale euro 0, euro 1 ed euro 2: in precedenza tali incentivi spettavano a prescindere dalla classe ambientale del veicolo e quindi anche per l’installazione degli impianti su veicoli di classe ambientale superiore a euro 2.
DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000, da ripartire in 5 quote annuali, per l’acquisto di:
- mobili;
- elettrodomestici di classe di efficienza energetica A+;
- apparecchi televisivi e computer.
La detrazione è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dall’1.7.2008. La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.
Gli interventi di recupero sopra richiamati sono soltanto quelli eseguiti su singole unità immobiliari.
Inoltre è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario. Infine la norma specifica che l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
È confermato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. E’ prevista una sanzione pari al 200% della somma utilizzata in compensazione indebitamente per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.
mercoledì 18 marzo 2009
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DIVENTA OBBLIGATORIA
Il DL n. 185/2008, nell’ambito dell’art. 16 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.): l’utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, con la caratteristica che i messaggi inviati assumono “valore legale”.
L’obbligo è previsto per:
1. le imprese costituite in forma societaria;
2. i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
3. le Amministrazioni Pubbliche.
Tali soggetti sono tenuti a comunicare il relativo indirizzo rispettivamente: al Registro delle Imprese, ai relativi Ordini/Collegi e al CNIPA.
L’adempimento in esame va effettuato entro termini differenziati:
- Società costituita ante 29.11.2008: entro il 29.11.2011 con comunicazione dell’indirizzo al Registro Imprese competente;
- Società costituita dal 29.11.2008: all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata.)
- Professionista iscritto in Albo / elenco: entro il 29.11.2009 con comunicazione dell’indirizzo all’Albo / Collegio
1 Amministrazioni pubbliche: dal 29.11.2008 con comunicazione dell’indirizzo al CNIPA
Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale, è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
I soggetti coinvolti nella spedizione di un messaggio (e-mail) di posta elettronica certificata, sono tre:
- il mittente, ossia il soggetto che intende spedire l’e-mail;
- il soggetto abilitato alla spedizione, ossia il gestore del sistema informatico che si interpone tra mittente e destinatario, certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, cura l’emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le spedizioni effettuate.
- il destinatario, ossia il soggetto al quale il messaggio è indirizzato.
Il gestore del servizio PEC può essere lo stesso, sia per il mittente che per il destinatario; ovvero diverso per il mittente e per il destinatario. In questo caso il gestore del mittente trasmette il messaggio al gestore del destinatario che provvede a trasmetterlo a quest’ultimo.
Il soggetto che intende utilizzare la PEC deve scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
Il “percorso virtuale” di un’e-mail inviata con il servizio di posta elettronica certificata e la documentazione rilasciata ai vari stadi della spedizione per attestare le avvenute operazioni possono essere così sintetizzati:
1. il mittente invia al proprio gestore il messaggio di posta elettronica (e-mail) che intende far pervenire al destinatario. Il gestore invia alla casella di posta elettronica del mittente la ricevuta di accettazione contenente i dati che attestano l’avvenuta spedizione;
2. il gestore del servizio di PEC confeziona la “busta di trasporto” contenente il messaggio ed i relativi dati di certificazione e la trasmette direttamente al destinatario del messaggio, se il gestore utilizzato dal mittente è il medesimo di quello scelto dal destinatario.
3. Il gestore, nel momento in cui il messaggio arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Se il gestore del destinatario è diverso da quello del mittente, il gestore del destinatario:
- rilascia al gestore del mittente la ricevuta di presa in carico del messaggio;
- invia al destinatario il messaggio ricevuto dal gestore del mittente;
- invia direttamente al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.
Il messaggio di PEC oltre a contenere il testo del messaggio ed eventuali documenti informatici allegati, contiene i dati di certificazione, quali, ad esempio, data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio.
In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che comunque siano in grado di certificare:
– la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
– l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
– l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato.
L’obbligo è previsto per:
1. le imprese costituite in forma societaria;
2. i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
3. le Amministrazioni Pubbliche.
Tali soggetti sono tenuti a comunicare il relativo indirizzo rispettivamente: al Registro delle Imprese, ai relativi Ordini/Collegi e al CNIPA.
L’adempimento in esame va effettuato entro termini differenziati:
- Società costituita ante 29.11.2008: entro il 29.11.2011 con comunicazione dell’indirizzo al Registro Imprese competente;
- Società costituita dal 29.11.2008: all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata.)
- Professionista iscritto in Albo / elenco: entro il 29.11.2009 con comunicazione dell’indirizzo all’Albo / Collegio
1 Amministrazioni pubbliche: dal 29.11.2008 con comunicazione dell’indirizzo al CNIPA
Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale, è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
I soggetti coinvolti nella spedizione di un messaggio (e-mail) di posta elettronica certificata, sono tre:
- il mittente, ossia il soggetto che intende spedire l’e-mail;
- il soggetto abilitato alla spedizione, ossia il gestore del sistema informatico che si interpone tra mittente e destinatario, certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, cura l’emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le spedizioni effettuate.
- il destinatario, ossia il soggetto al quale il messaggio è indirizzato.
Il gestore del servizio PEC può essere lo stesso, sia per il mittente che per il destinatario; ovvero diverso per il mittente e per il destinatario. In questo caso il gestore del mittente trasmette il messaggio al gestore del destinatario che provvede a trasmetterlo a quest’ultimo.
Il soggetto che intende utilizzare la PEC deve scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
Il “percorso virtuale” di un’e-mail inviata con il servizio di posta elettronica certificata e la documentazione rilasciata ai vari stadi della spedizione per attestare le avvenute operazioni possono essere così sintetizzati:
1. il mittente invia al proprio gestore il messaggio di posta elettronica (e-mail) che intende far pervenire al destinatario. Il gestore invia alla casella di posta elettronica del mittente la ricevuta di accettazione contenente i dati che attestano l’avvenuta spedizione;
2. il gestore del servizio di PEC confeziona la “busta di trasporto” contenente il messaggio ed i relativi dati di certificazione e la trasmette direttamente al destinatario del messaggio, se il gestore utilizzato dal mittente è il medesimo di quello scelto dal destinatario.
3. Il gestore, nel momento in cui il messaggio arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Se il gestore del destinatario è diverso da quello del mittente, il gestore del destinatario:
- rilascia al gestore del mittente la ricevuta di presa in carico del messaggio;
- invia al destinatario il messaggio ricevuto dal gestore del mittente;
- invia direttamente al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.
Il messaggio di PEC oltre a contenere il testo del messaggio ed eventuali documenti informatici allegati, contiene i dati di certificazione, quali, ad esempio, data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio.
In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che comunque siano in grado di certificare:
– la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
– l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
– l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato.
venerdì 13 marzo 2009
SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
Come noto, a decorrere dall’1.9.2008, è stato soppresso il regime di indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR n. 633/72 per le spese di alberghi e ristoranti.
In particolare, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
- risultino inerenti con l’attività;
- siano documentate dalla fattura che il soggetto interessato deve richiedere all’albergatore/ristoratore.
Nei casi in cui la prestazione sia usufruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero quando il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto di un lavoratore autonomo), ai fini della detrazione è necessario che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio, oltre che del soggetto che ha diritto alla detrazione.
Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, banchetto in occasione dell’inaugurazione di una nuova filiale), non trova applicazione la lett. e), bensì la lett. h) dell’art. 19-bis1 e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.
A decorrere dall’1.1.2009, è prevista inoltre la deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
La limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza.
La limitazione non trova applicazione invece quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori di società (per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo) al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Tale trattamento non può essere riservato anche alle spese di albergo e ristorante sostenute per le trasferte nel territorio comunale, che invece sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loroammontare.
Per i lavoratori autonomi permangono inoltre i limiti del 2% ovvero dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e la necessità di rispettare la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. In altre parole, in tali casi, le spese di albergo e/o ristorante sono deducibili in misura pari al 50% del 75%.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
E’ importante evidenziare che, qualora per le prestazioni in esame non sia richiesta l’emissione della fattura e le stesse siano documentate da una ricevuta fiscale/scontrino parlante, la relativa IVA, oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito.
In particolare, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
- risultino inerenti con l’attività;
- siano documentate dalla fattura che il soggetto interessato deve richiedere all’albergatore/ristoratore.
Nei casi in cui la prestazione sia usufruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero quando il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto di un lavoratore autonomo), ai fini della detrazione è necessario che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio, oltre che del soggetto che ha diritto alla detrazione.
Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, banchetto in occasione dell’inaugurazione di una nuova filiale), non trova applicazione la lett. e), bensì la lett. h) dell’art. 19-bis1 e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.
A decorrere dall’1.1.2009, è prevista inoltre la deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
La limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza.
La limitazione non trova applicazione invece quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori di società (per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo) al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Tale trattamento non può essere riservato anche alle spese di albergo e ristorante sostenute per le trasferte nel territorio comunale, che invece sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loroammontare.
Per i lavoratori autonomi permangono inoltre i limiti del 2% ovvero dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e la necessità di rispettare la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. In altre parole, in tali casi, le spese di albergo e/o ristorante sono deducibili in misura pari al 50% del 75%.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
E’ importante evidenziare che, qualora per le prestazioni in esame non sia richiesta l’emissione della fattura e le stesse siano documentate da una ricevuta fiscale/scontrino parlante, la relativa IVA, oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito.
Principali scadenze del mese di Marzo
16 marzo Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a febbraio 2009
16 marzo Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di febbraio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
16 marzo Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2009
16 marzo Versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento dell’IVA riferita al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (si può versare anche con modello UNICO a partire da giugno)
16 marzo Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento della tassa annuale vidimazione libri contabili e sociali
16 marzo Versamento della III rata dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore individuale che ha estromesso dall’attività gli immobili strumentali
20 marzo Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2009
31 marzo Versamento annuale da parte del mandante del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia
16 marzo Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di febbraio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
16 marzo Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2009
16 marzo Versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento dell’IVA riferita al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (si può versare anche con modello UNICO a partire da giugno)
16 marzo Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2009
16 marzo Versamento della tassa annuale vidimazione libri contabili e sociali
16 marzo Versamento della III rata dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore individuale che ha estromesso dall’attività gli immobili strumentali
20 marzo Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2009
31 marzo Versamento annuale da parte del mandante del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia
giovedì 5 febbraio 2009
Principali scadenze del mese di Febbraio
16 febbraio Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati operate a gennaio 2009
16 febbraio Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di gennaio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
16 febbraio Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2009
16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al IV trimestre 2008 da parte dei contribuenti con regimi speciali
16 febbraio Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento della quarta rata dei contributi INPS fissi del 2008 per artigiani e commercianti
16 febbraio Versamento del premio INAIL a saldo 2008 e anticipo per il 2009
16 febbraio Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR sul 2008 codice tributo 1713
20 febbraio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2009
20 febbraio Versamento dei contributi ENASARCO relativi al IV trimestre 2008 da parte della casa mandante
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna del CUD da parte del datore di lavoro
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni relative ai compensi di lavoro autonomo e di provvigioni corrisposti nel 2008
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni degli utili corrisposti nel 2008 dalle società
28 febbraio slittate al 02 marzo Presentazione in via telematica della Comunicazione IVA annuale riferita al 2008
16 febbraio Versamento delle ritenute su compensi a lavoratori autonomi erogati nel mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento delle ritenute operate da parte dei condomini nel mese di gennaio 2009 sulle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
16 febbraio Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, cococo, cocopro per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2009
16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento dell’IVA riferita al IV trimestre 2008 da parte dei contribuenti con regimi speciali
16 febbraio Presentazione delle comunicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio 2009
16 febbraio Versamento della quarta rata dei contributi INPS fissi del 2008 per artigiani e commercianti
16 febbraio Versamento del premio INAIL a saldo 2008 e anticipo per il 2009
16 febbraio Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR sul 2008 codice tributo 1713
20 febbraio Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2009
20 febbraio Versamento dei contributi ENASARCO relativi al IV trimestre 2008 da parte della casa mandante
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna del CUD da parte del datore di lavoro
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni relative ai compensi di lavoro autonomo e di provvigioni corrisposti nel 2008
28 febbraio slittate al 02 marzo Consegna delle certificazioni degli utili corrisposti nel 2008 dalle società
28 febbraio slittate al 02 marzo Presentazione in via telematica della Comunicazione IVA annuale riferita al 2008
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