Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto attuativo del 26.03.2009 è diventato operativo il nuovo regime dell’IVA “per cassa”.
A decorrere dal 28.4.2009 è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA (con un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000) la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa.
La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi per poter usufruire della suddetta facoltà, consiste nel conseguire un volume d’affari inferiore o pari a € 200.000 riferito all’anno precedente, nel caso di attività già in essere, o presunto, nel caso di nuove attività.
Le nuove disposizioni non possono essere applicate:
♦ nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvalga di "regimi speciali IVA" (ad esempio vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio, vendite a domicilio, etc);
♦ quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge);
♦ se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La facoltà del differimento dell’esigibilità dell’IVA è esercitata dal cedente o prestatore, all’atto dell’emissione della fattura, mediante l’indicazione nella stessa di una specifica annotazione:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008"
In mancanza dell’esposizione in fattura di tale annotazione, l’IVA esposta va intesa ad esigibilità immediata.
Trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.
In presenza di pagamenti frazionati l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. Specularmente, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Pertanto, dal punto di vista operativo del cedente/prestatore, le fatture recanti l’apposita dicitura saranno annotate come di consueto nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine progressivo di numerazione, prestando particolare attenzione affinché la relativa IVA non sia rilevata come “a debito” per il periodo; l’IVA, in questo momento, rimane infatti “sospesa”; all’atto del pagamento della fattura manifestandosi il momento impositivo, l’imposta diverrà esigibile e sarà quindi “conteggiata a debito” nella liquidazione periodica.
La possibilità di usufruire del “differimento” in esame cessa nel momento in cui viene superato il limite del volume d’affari di € 200.000.
Per l’acquirente/committente il regime in esame comporta che l’IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa.
La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro degli acquisti e considerata “sospesa”; nel momento del pagamento della fattura, la relativa imposta potrà essere computata (se detraibile) nella liquidazione periodica.
Poiché questa novità normativa in tema di IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie (incassi/pagamenti) oltre che, sia per il cedente/prestatore che per l’acquirente/committente, la contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture, l’una ad esigibilità immediata, l’altra ad esigibilità differita, nonché un monitoraggio continuo del volume d’affari in corso d’anno, si invita chi volesse usufruire di questo regime a contattare lo Studio per prendere accordi sugli aspetti operativi in modo da evitare eventuali errori.