martedì 25 novembre 2008

NOVITA’ SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le novità sotto illustrate trovano applicazione già a decorrere dal 2008.

L’art. 2, comma 33, lett. p) della Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell’art. 108, comma 2, TUIR, prevedendo che:
la deducibilità delle spese di rappresentanza non sarà più limitata ad 1/3 del loro intero ammontare in 5 quote costanti (nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi), ma le stesse saranno deducibili:
􀂃 nel periodo d’imposta di sostenimento;
􀂃 a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate da un apposito Decreto ministeriale;
􀀗 per le spese di rappresentanza relative a beni di modico valore ceduti gratuitamente, continuerà ad essere riconosciuta l’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento, ma l’ammontare massimo del valore unitario dei beni sarà innalzato da € 25,82 ed € 50.
La bozza del citato Decreto attuativo, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri per individuare le spese che possono essere considerate “spese di rappresentanza” nonché gli ammontari massimi deducibili di dette spese; e definisce le spese di viaggio, vitto ed alloggio che non costituiscono spese di rappresentanza e che quindi non sono assoggettate ai limiti di deducibilità fissati dal Decreto stesso.
Il Decreto individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza; inoltre richiede che le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Si includono in particolare, nelle spese di rappresentanza:
􀀗 le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;
􀀗 le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: - ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; - inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa;
􀀗 i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;
􀀗 ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è integralmente indeducibile.

NON costituiscono spese di rappresentanza:
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa; in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari, a condizione che la spesa sia sostenuta da un’impresa la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili;
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
Tali spese, non rientrando tra quelle di rappresentanza, non sono soggette ai limiti di deducibilità imposti dal Decreto e di seguito illustrati. Va peraltro evidenziato che le stesse
potranno risultare non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni in vigore. Così, ad esempio, a decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.

In base all’ultimo periodo del comma 5 in esame, per poter dedurre le spese sopra elencate è necessario conservare un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati; la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione; la natura dei costi sostenuti.

In attuazione della “proporzionalità” richiesta dalla norma tra ammontare della spesa deducibile e i ricavi conseguiti, il comma 2 del Decreto in esame stabilisce che le spese individuate con le modalità sopra illustrate “sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo” in misura progressiva:
Fino ad € 10 milioni di ricavi l’importo massimo deducibile come spese di rappresentanza è pari a 1,3% dei ricavi stessi;
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni è 0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni è 0,1%

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50 sono integralmente deducibili nel periodo di sostenimento. Per i beni di valore unitario inferiore a € 25,82 l’IVA è integralmente deducibile.

Considerato che le imprese di nuova costituzione nel/i primo/i anni di attività possono non conseguire ricavi/proventi, il comma 3 del Decreto in esame prevede a favore di detti soggetti la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute nei primi periodi d’imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi/proventi, nel primo periodo d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi/proventi ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.

lunedì 10 novembre 2008

Principali scadenze del mese di Novembre

17 novembre - Versamento IVA relativa al mese di Ottobre 2008 e relativa al III trimestre 2008

17 novembre - Versamento delle ritenute operate nel mese di Ottobre 2008 sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati

17 novembre - Versamento delle ritenute operate nel mese di Ottobre 2008 sui redditi da lavoro autonomo

17 novembre - Versamento delle ritenute operate nel mese di Ottobre 2008 su prestazioni derivanti da contratti di appalto ed opera da parte dei condomini

17 novembre - Versamento dei contributi INPS sulle retribuzioni maturate nel mese di Ottobre 2008

17 novembre - Versamento dei contributi INPS gestione separata sui compensi corrisposti nel mese di Ottobre 2008 a cocopro, cococo e occasionali con compenso superiore ai 5.000 euro

17 novembre - Versamento dei contributi fissi INPS terza rata gestione commercianti ed artigiani

17 novembre - Versamento ultima rata IRPEF/IRES/IRAP a saldo 2007 e primo acconto 2008 per i titolari di partita IVA

20 novembre - Presentazione elenchi intrastat con scadenza mensile

20 novembre - Versamento dei contributi Enasarco relativi al terzo trimestre 2008

giovedì 6 novembre 2008

UTILIZZO DEL REDDITOMETRO NEL TRIENNIO 2009-2011


Nell’ambito delle misure previste dal DL n. 112/2008 (c.d. “Manovra d’estate”) per rafforzare l’attività volta a contrastare l’evasione fiscale si può desumere l’intento del Legislatore di procedere ad un utilizzo più intenso dell’accertamento sintetico del reddito, ossia del c.d. "redditometro", finalizzato al “recupero” di maggiori imponibili. Lo strumento accertativo in esame si fonda sul principio in base al quale a fronte di una determinata spesa (ad esempio, acquisto e/o manutenzione di un determinato bene/servizio) corrisponde necessariamente un reddito per poterla sostenere.
Per espressa previsione dell’art. 38, comma 4, DPR n. 600/73, l’utilizzo del redditometro per la determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) può essere utilizzato dall’Ufficio solo se:
1. l’incongruità tra reddito dichiarato e reddito presunto risultante dall’applicazione del
redditometro viene riscontrata per 2 o più esercizi consecutivi;
2. il reddito presunto si discosta per almeno un quarto (25%) dal reddito dichiarato.

ELEMENTI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEL REDDITO PRESUNTO
Per quanto riguarda le modalità con le quali viene calcolato il reddito presunto, si rammenta che l'applicazione del redditometro prevede la preventiva verifica della disponibilità in capo al contribuente di una serie di beni e servizi, considerati indicatori di capacità contributiva compresi nelle seguenti categorie:
Ø aeromobili imbarcazioni autoveicoli altri mezzi di trasporto a motore;
Ø assicurazioni (Escluse le assicurazioni relative ai veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro infortuni e malattia).
Ø collaboratori familiari (Non vanno considerati i soggetti addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.)
Ø cavalli
Ø residenze principali e secondarie
Tali beni vanno considerati ai fini in esame solo se e nella misura in cui non sono riconducibili all’attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo del soggetto considerato.
Ad ogni singolo bene o servizio sono associati un importo e un coefficiente.
Al risultato ottenuto moltiplicando, per ogni singolo bene/servizio, l’importo per il coefficiente si attribuisce un peso decrescente secondo il criterio stabilito per Decreto.
L’importo complessivo determinato rappresenta il reddito presunto attribuibile al contribuente.
Ai fini in esame i beni sopra considerati devono risultare “nella disponibilità” del soggetto considerato. Ciò significa che gli stessi non devono necessariamente essere posseduti dal
contribuente ma è sufficiente che lo stesso sia nella condizione di poterli utilizzare o di farli
utilizzare a terzi ovvero risulti il sostenitore (in tutto o in parte) delle relative spese.
Va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, la disponibilità dei beni indicati dal Legislatore costituisce una presunzione “legale” della capacità contributiva e della conseguente pretesa erariale. Conseguentemente spetta al contribuente il c.d. “onere della prova”, ossia la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

ULTERIORI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Fermo restando quanto sopra, va peraltro evidenziato che l’Ufficio ha comunque la possibilità di quantificare la capacità contributiva di un contribuente anche attraverso elementi diversi da quelli espressamente previsti dal DM 10.9.92., quali la partecipazione a viaggi o crociere, l’iscrizione a club esclusivi, il sostenimento di elevate spese correnti, ad esempio, per l’iscrizione a scuole private molto costose o per l’affitto di alloggi di particolare pregio, ecc.
In merito al “peso” da attribuire agli ulteriori indicatori il citato DM non prevede alcun importo né coefficiente per il calcolo del reddito presunto. Può pertanto essere individuata una certa flessibilità da parte dell’Ufficio nella scelta e nel peso dei singoli indicatori.
Ulteriori strumenti utili per la stima della capacità contributiva sono anche:
1. i dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
2. le informazioni raccolte attraverso le indagini finanziarie.
Il Legislatore ha previsto inoltre il coinvolgimento sia della Guardia di Finanza che dei Comuni per segnalare eventuali situazioni rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito.

SOGGETTI VERSO I QUALI È INDIRIZZATA L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SINTETICO
In linea generale l’accertamento sintetico tramite l’applicazione del redditometro può essere utilizzato dall’Ufficio per accertare qualsiasi contribuente persona fisica.
Va tuttavia evidenziato che il DL n. 112/2008 individua una precisa categoria di soggetti verso i quali l’Amministrazione finanziaria dovrà indirizzare prioritariamente la propria attività.
In particolare è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva”.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici una serie di elementi da utilizzare per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. In tale sede ogni Ufficio è stato invitato a porre particolare attenzione ai soggetti segnalati nelle liste selettive:
o “AU”, riguardante i soggetti che hanno immatricolato nel 2003 determinate tipologie di autovetture a fronte di un “reddito complessivo netto convenzionale” non coerente con il reddito dichiarato per almeno un quarto nel biennio 2002-2003;
o “T”, concernente gli incrementi patrimoniali e quindi riguardante i soggetti che nel biennio 2002-2003 hanno dichiarato imponibili incongruenti rispetto alle spese risultanti da atti stipulati e registrati nel periodo 2003-2007 aventi ad oggetto determinati beni (terreni, fabbricati, veicoli, aziende, conferimenti di denaro, ecc.).
Al fine di ottimizzare l’attività di accertamento ed identificare le posizioni più significative, gli Uffici sono stati esortati a considerare anche i seguenti aspetti:
la disponibilità di informazioni indiziarie circa la capacità contributiva attraverso atti registrati;
la presenza di operazioni di disinvestimento o similari poste in essere nei periodi precedenti l’anno di sostenimento di una certa spesa, tali da giustificare la stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato la necessità di considerare, oltre alla posizione individuale del contribuente anche quella del suo nucleo familiare.

L’ITER DI ACCERTAMENTO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate quando l’Ufficio giunge alla determinazione sintetica del reddito accertabile è auspicabile (in mancanza di un espresso obbligo normativo) che lo stesso notifichi all’interessato una comunicazione informativa contenente l’ammontare del predetto reddito nonché gli elementi utilizzati per il calcolo dello stesso, in modo tale che il contribuente possa fornire, in sede di contraddittorio, le motivazioni del caso.
Va sottolineato che spetta al contribuente dimostrare l’eventuale erroneità della presunzione cui è giunto l’Ufficio, attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti, ad esempio, che il reddito accertabile deriva da redditi esenti, da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, da disponibilità finanziarie legate ad un’attività agricola tassata catastalmente (reddito dominicale/agrario) ovvero che gli elementi utilizzati per quantificare la capacità contributiva sono stati acquisiti con denaro ricevuto con finanziamenti, donazioni, vincite, ecc.

FINANZIARIA 2009

Nell’ambito dell’attuazione degli indirizzi fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria per il periodo 2009 – 2013, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha recentemente presentato il disegno di legge della Finanziaria per il 2009. In particolare le disposizioni di natura fiscale si sostanziano in una serie di proroghe di agevolazioni vigenti, di seguito evidenziate:

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 2, commi 3, 4 e 17)
I commi 3 e 4 dell’art. 2 del disegno di legge in esame prevedono l’applicazione, anche per il 2009, di alcune disposizioni agevolative a favore degli autotrasportatori, come di seguito esposto.
1. contributo ssn su premi di assicurazione:
È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE.
In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.
2. deduzione forfetaria per trasporti “comunali”:
Anche per il 2008 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
3. altre disposizioni che necessitano di appositi provvedimenti attuativi
Sempre con riferimento alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, il comma 17 dell’art. 2 in esame prevede la rideterminazione dei seguenti importi:
* indennità percepita dai dipendenti per le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale che non concorre a formare il reddito;
* deduzione forfetaria per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale;
* credito d’imposta collegato al pagamento della tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l’attività di trasporto merci;
* prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
L’ammontare dei predetti importi nonché le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 2, commi 5, 6 e 7)
1. spese per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti
Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l’autoaggiornamento e la formazione.
2. spese asili nido
La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute nei periodi d’imposta successivi.
Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la
detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).
3. acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.
Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l’acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.
4. interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2, comma 15)
È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.
Si rammenta che la Finanziaria 2008 limitava le sopra citate disposizioni alle spese sostenute fino al 2010 ed agli interventi eseguiti fino al 2010 a condizione che la cessione/assegnazione dell’immobile si verificasse entro il 30.6.2011.
Si segnala infine che il disegno di legge in esame interviene anche sul trattamento IVA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% spetta ora con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011.

COSTI PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

NOVITA’ IN TEMA DI DETRAIBILITA’ IVA E DEDUZIONE DEL COSTO PER SPESE DI VITTO E ALLOGGGIO

L’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 ha introdotto rilevanti novità in materia sia di detrazione dell’IVA a credito sia di deduzione delle spese relativamente alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere.
In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) possono detrarre l’IVA a credito relativa a: prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.), a condizione che risultino inerenti con l’attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell’IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti). Così, ad esempio, può essere detraibile l’IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall’imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti, ecc. Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d’ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, “trasferta presso la sede del cliente XY”). Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l’inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

La detraibilità dell’IVA a credito si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l’emissione della fattura, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).


Va evidenziato che, nell’ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente, l’Agenzia delle Entrate richiede, ai fini della detrazione, che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero qualora il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto del lavoratore autonomo.

La nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008.
Di conseguenza è possibile usufruire della detrazione integrale dell’IVA con riferimento alle prestazioni pagate e fatturate a partire dalla predetta data.
Non rileva l’ultimazione della prestazione.

Relativamente alla questione attinente il trattamento delle spese in esame che configurano spese di rappresentanza (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto ad un cliente), l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la relativa IVA rimane indetraibile ai sensi della lett. h) dell’art. 19-bis 1, non trovando applicazione la novità introdotta dal citato DL n. 112/2008.

Al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, il comma 28-quater del citato art. 83, DL n. 112/2008 ha previsto la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le imprese, al comma 5 dell’art. 109, TUIR è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%. Si evidenzia che tra i collaboratori rientrano anche gli amministratori di società per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo.
Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Analogamente, non sono soggette al nuovo regime di deducibilità limitata le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande per le trasferte dei dipendenti o collaboratori nel territorio comunale. Tali somme, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, costituiscono spese per il personale deducibili.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell’art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
La limitazione alla deducibilità del costo (75% nel limite complessivo del 2% dei compensi annui) è invece applicabile al caso – più frequente – in cui le spese in esame sono sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente.
Si ritiene che la nuova limitazione alla deducibilità del costo operi anche qualora l’impresa/lavoratore autonomo “rinunci” alla detrazione dell’IVA continuando a richiedere la
ricevuta/scontrino fiscale per evitare gli oneri connessi alla registrazione ai fini IVA delle fatture (normalmente di modesto importo) relative alle prestazioni in esame. Va evidenziato che la deducibilità del 75% si applica anche qualora i costi per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscano spese di rappresentanza. In tale ipotesi la limitazione del 75% va applicata unitamente al limite dell’1% dei compensi annui stabilito per tali spese dal citato art. 54, comma 5.
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 50% del 75%. In sostanza, la nuova percentuale di deducibilità del 75% va applicata sul costo che, già in base all’art. 54, comma 5, va assunto al 50%.

Le nuove regole di deducibilità si applicano dal 2009.