giovedì 6 novembre 2008

FINANZIARIA 2009

Nell’ambito dell’attuazione degli indirizzi fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria per il periodo 2009 – 2013, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha recentemente presentato il disegno di legge della Finanziaria per il 2009. In particolare le disposizioni di natura fiscale si sostanziano in una serie di proroghe di agevolazioni vigenti, di seguito evidenziate:

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 2, commi 3, 4 e 17)
I commi 3 e 4 dell’art. 2 del disegno di legge in esame prevedono l’applicazione, anche per il 2009, di alcune disposizioni agevolative a favore degli autotrasportatori, come di seguito esposto.
1. contributo ssn su premi di assicurazione:
È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE.
In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.
2. deduzione forfetaria per trasporti “comunali”:
Anche per il 2008 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
3. altre disposizioni che necessitano di appositi provvedimenti attuativi
Sempre con riferimento alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, il comma 17 dell’art. 2 in esame prevede la rideterminazione dei seguenti importi:
* indennità percepita dai dipendenti per le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale che non concorre a formare il reddito;
* deduzione forfetaria per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale;
* credito d’imposta collegato al pagamento della tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l’attività di trasporto merci;
* prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
L’ammontare dei predetti importi nonché le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 2, commi 5, 6 e 7)
1. spese per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti
Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l’autoaggiornamento e la formazione.
2. spese asili nido
La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute nei periodi d’imposta successivi.
Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la
detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).
3. acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.
Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l’acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.
4. interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2, comma 15)
È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.
Si rammenta che la Finanziaria 2008 limitava le sopra citate disposizioni alle spese sostenute fino al 2010 ed agli interventi eseguiti fino al 2010 a condizione che la cessione/assegnazione dell’immobile si verificasse entro il 30.6.2011.
Si segnala infine che il disegno di legge in esame interviene anche sul trattamento IVA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% spetta ora con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011.