venerdì 13 marzo 2009

SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

Come noto, a decorrere dall’1.9.2008, è stato soppresso il regime di indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19-bis1, lett. e), DPR n. 633/72 per le spese di alberghi e ristoranti.
In particolare, l’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
- risultino inerenti con l’attività;
- siano documentate dalla fattura che il soggetto interessato deve richiedere all’albergatore/ristoratore.
Nei casi in cui la prestazione sia usufruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero quando il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto di un lavoratore autonomo), ai fini della detrazione è necessario che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio, oltre che del soggetto che ha diritto alla detrazione.

Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, banchetto in occasione dell’inaugurazione di una nuova filiale), non trova applicazione la lett. e), bensì la lett. h) dell’art. 19-bis1 e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.

A decorrere dall’1.1.2009, è prevista inoltre la deducibilità parziale, nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
La limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza.
La limitazione non trova applicazione invece quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori di società (per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo) al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Tale trattamento non può essere riservato anche alle spese di albergo e ristorante sostenute per le trasferte nel territorio comunale, che invece sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loroammontare.


Per i lavoratori autonomi permangono inoltre i limiti del 2% ovvero dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e la necessità di rispettare la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. In altre parole, in tali casi, le spese di albergo e/o ristorante sono deducibili in misura pari al 50% del 75%.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.

E’ importante evidenziare che, qualora per le prestazioni in esame non sia richiesta l’emissione della fattura e le stesse siano documentate da una ricevuta fiscale/scontrino parlante, la relativa IVA, oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito.