giovedì 6 novembre 2008

COSTI PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

NOVITA’ IN TEMA DI DETRAIBILITA’ IVA E DEDUZIONE DEL COSTO PER SPESE DI VITTO E ALLOGGGIO

L’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 ha introdotto rilevanti novità in materia sia di detrazione dell’IVA a credito sia di deduzione delle spese relativamente alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere.
In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) possono detrarre l’IVA a credito relativa a: prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.), a condizione che risultino inerenti con l’attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell’IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti). Così, ad esempio, può essere detraibile l’IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall’imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti, ecc. Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d’ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, “trasferta presso la sede del cliente XY”). Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l’inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

La detraibilità dell’IVA a credito si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l’emissione della fattura, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).


Va evidenziato che, nell’ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente, l’Agenzia delle Entrate richiede, ai fini della detrazione, che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di un dipendente in trasferta ovvero qualora il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione per conto del lavoratore autonomo.

La nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008.
Di conseguenza è possibile usufruire della detrazione integrale dell’IVA con riferimento alle prestazioni pagate e fatturate a partire dalla predetta data.
Non rileva l’ultimazione della prestazione.

Relativamente alla questione attinente il trattamento delle spese in esame che configurano spese di rappresentanza (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto ad un cliente), l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la relativa IVA rimane indetraibile ai sensi della lett. h) dell’art. 19-bis 1, non trovando applicazione la novità introdotta dal citato DL n. 112/2008.

Al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, il comma 28-quater del citato art. 83, DL n. 112/2008 ha previsto la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le imprese, al comma 5 dell’art. 109, TUIR è stata inserita la nuova previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%. Si evidenzia che tra i collaboratori rientrano anche gli amministratori di società per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo.
Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero € 258,23 per le trasferte all’estero).
Analogamente, non sono soggette al nuovo regime di deducibilità limitata le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande per le trasferte dei dipendenti o collaboratori nel territorio comunale. Tali somme, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, costituiscono spese per il personale deducibili.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell’art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Resta ferma la previsione introdotta dal DL n. 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
La limitazione alla deducibilità del costo (75% nel limite complessivo del 2% dei compensi annui) è invece applicabile al caso – più frequente – in cui le spese in esame sono sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente.
Si ritiene che la nuova limitazione alla deducibilità del costo operi anche qualora l’impresa/lavoratore autonomo “rinunci” alla detrazione dell’IVA continuando a richiedere la
ricevuta/scontrino fiscale per evitare gli oneri connessi alla registrazione ai fini IVA delle fatture (normalmente di modesto importo) relative alle prestazioni in esame. Va evidenziato che la deducibilità del 75% si applica anche qualora i costi per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscano spese di rappresentanza. In tale ipotesi la limitazione del 75% va applicata unitamente al limite dell’1% dei compensi annui stabilito per tali spese dal citato art. 54, comma 5.
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 50% del 75%. In sostanza, la nuova percentuale di deducibilità del 75% va applicata sul costo che, già in base all’art. 54, comma 5, va assunto al 50%.

Le nuove regole di deducibilità si applicano dal 2009.