giovedì 6 novembre 2008

UTILIZZO DEL REDDITOMETRO NEL TRIENNIO 2009-2011


Nell’ambito delle misure previste dal DL n. 112/2008 (c.d. “Manovra d’estate”) per rafforzare l’attività volta a contrastare l’evasione fiscale si può desumere l’intento del Legislatore di procedere ad un utilizzo più intenso dell’accertamento sintetico del reddito, ossia del c.d. "redditometro", finalizzato al “recupero” di maggiori imponibili. Lo strumento accertativo in esame si fonda sul principio in base al quale a fronte di una determinata spesa (ad esempio, acquisto e/o manutenzione di un determinato bene/servizio) corrisponde necessariamente un reddito per poterla sostenere.
Per espressa previsione dell’art. 38, comma 4, DPR n. 600/73, l’utilizzo del redditometro per la determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) può essere utilizzato dall’Ufficio solo se:
1. l’incongruità tra reddito dichiarato e reddito presunto risultante dall’applicazione del
redditometro viene riscontrata per 2 o più esercizi consecutivi;
2. il reddito presunto si discosta per almeno un quarto (25%) dal reddito dichiarato.

ELEMENTI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEL REDDITO PRESUNTO
Per quanto riguarda le modalità con le quali viene calcolato il reddito presunto, si rammenta che l'applicazione del redditometro prevede la preventiva verifica della disponibilità in capo al contribuente di una serie di beni e servizi, considerati indicatori di capacità contributiva compresi nelle seguenti categorie:
Ø aeromobili imbarcazioni autoveicoli altri mezzi di trasporto a motore;
Ø assicurazioni (Escluse le assicurazioni relative ai veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro infortuni e malattia).
Ø collaboratori familiari (Non vanno considerati i soggetti addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.)
Ø cavalli
Ø residenze principali e secondarie
Tali beni vanno considerati ai fini in esame solo se e nella misura in cui non sono riconducibili all’attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo del soggetto considerato.
Ad ogni singolo bene o servizio sono associati un importo e un coefficiente.
Al risultato ottenuto moltiplicando, per ogni singolo bene/servizio, l’importo per il coefficiente si attribuisce un peso decrescente secondo il criterio stabilito per Decreto.
L’importo complessivo determinato rappresenta il reddito presunto attribuibile al contribuente.
Ai fini in esame i beni sopra considerati devono risultare “nella disponibilità” del soggetto considerato. Ciò significa che gli stessi non devono necessariamente essere posseduti dal
contribuente ma è sufficiente che lo stesso sia nella condizione di poterli utilizzare o di farli
utilizzare a terzi ovvero risulti il sostenitore (in tutto o in parte) delle relative spese.
Va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, la disponibilità dei beni indicati dal Legislatore costituisce una presunzione “legale” della capacità contributiva e della conseguente pretesa erariale. Conseguentemente spetta al contribuente il c.d. “onere della prova”, ossia la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

ULTERIORI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Fermo restando quanto sopra, va peraltro evidenziato che l’Ufficio ha comunque la possibilità di quantificare la capacità contributiva di un contribuente anche attraverso elementi diversi da quelli espressamente previsti dal DM 10.9.92., quali la partecipazione a viaggi o crociere, l’iscrizione a club esclusivi, il sostenimento di elevate spese correnti, ad esempio, per l’iscrizione a scuole private molto costose o per l’affitto di alloggi di particolare pregio, ecc.
In merito al “peso” da attribuire agli ulteriori indicatori il citato DM non prevede alcun importo né coefficiente per il calcolo del reddito presunto. Può pertanto essere individuata una certa flessibilità da parte dell’Ufficio nella scelta e nel peso dei singoli indicatori.
Ulteriori strumenti utili per la stima della capacità contributiva sono anche:
1. i dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
2. le informazioni raccolte attraverso le indagini finanziarie.
Il Legislatore ha previsto inoltre il coinvolgimento sia della Guardia di Finanza che dei Comuni per segnalare eventuali situazioni rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito.

SOGGETTI VERSO I QUALI È INDIRIZZATA L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SINTETICO
In linea generale l’accertamento sintetico tramite l’applicazione del redditometro può essere utilizzato dall’Ufficio per accertare qualsiasi contribuente persona fisica.
Va tuttavia evidenziato che il DL n. 112/2008 individua una precisa categoria di soggetti verso i quali l’Amministrazione finanziaria dovrà indirizzare prioritariamente la propria attività.
In particolare è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva”.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici una serie di elementi da utilizzare per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. In tale sede ogni Ufficio è stato invitato a porre particolare attenzione ai soggetti segnalati nelle liste selettive:
o “AU”, riguardante i soggetti che hanno immatricolato nel 2003 determinate tipologie di autovetture a fronte di un “reddito complessivo netto convenzionale” non coerente con il reddito dichiarato per almeno un quarto nel biennio 2002-2003;
o “T”, concernente gli incrementi patrimoniali e quindi riguardante i soggetti che nel biennio 2002-2003 hanno dichiarato imponibili incongruenti rispetto alle spese risultanti da atti stipulati e registrati nel periodo 2003-2007 aventi ad oggetto determinati beni (terreni, fabbricati, veicoli, aziende, conferimenti di denaro, ecc.).
Al fine di ottimizzare l’attività di accertamento ed identificare le posizioni più significative, gli Uffici sono stati esortati a considerare anche i seguenti aspetti:
la disponibilità di informazioni indiziarie circa la capacità contributiva attraverso atti registrati;
la presenza di operazioni di disinvestimento o similari poste in essere nei periodi precedenti l’anno di sostenimento di una certa spesa, tali da giustificare la stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato la necessità di considerare, oltre alla posizione individuale del contribuente anche quella del suo nucleo familiare.

L’ITER DI ACCERTAMENTO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate quando l’Ufficio giunge alla determinazione sintetica del reddito accertabile è auspicabile (in mancanza di un espresso obbligo normativo) che lo stesso notifichi all’interessato una comunicazione informativa contenente l’ammontare del predetto reddito nonché gli elementi utilizzati per il calcolo dello stesso, in modo tale che il contribuente possa fornire, in sede di contraddittorio, le motivazioni del caso.
Va sottolineato che spetta al contribuente dimostrare l’eventuale erroneità della presunzione cui è giunto l’Ufficio, attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti, ad esempio, che il reddito accertabile deriva da redditi esenti, da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, da disponibilità finanziarie legate ad un’attività agricola tassata catastalmente (reddito dominicale/agrario) ovvero che gli elementi utilizzati per quantificare la capacità contributiva sono stati acquisiti con denaro ricevuto con finanziamenti, donazioni, vincite, ecc.