Le novità sotto illustrate trovano applicazione già a decorrere dal 2008.
L’art. 2, comma 33, lett. p) della Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell’art. 108, comma 2, TUIR, prevedendo che:
la deducibilità delle spese di rappresentanza non sarà più limitata ad 1/3 del loro intero ammontare in 5 quote costanti (nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi), ma le stesse saranno deducibili:
nel periodo d’imposta di sostenimento;
a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate da un apposito Decreto ministeriale;
per le spese di rappresentanza relative a beni di modico valore ceduti gratuitamente, continuerà ad essere riconosciuta l’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento, ma l’ammontare massimo del valore unitario dei beni sarà innalzato da € 25,82 ed € 50.
La bozza del citato Decreto attuativo, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri per individuare le spese che possono essere considerate “spese di rappresentanza” nonché gli ammontari massimi deducibili di dette spese; e definisce le spese di viaggio, vitto ed alloggio che non costituiscono spese di rappresentanza e che quindi non sono assoggettate ai limiti di deducibilità fissati dal Decreto stesso.
Il Decreto individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza; inoltre richiede che le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Si includono in particolare, nelle spese di rappresentanza:
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;
le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: - ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; - inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa;
i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è integralmente indeducibile.
NON costituiscono spese di rappresentanza:
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa; in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari, a condizione che la spesa sia sostenuta da un’impresa la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili;
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
Tali spese, non rientrando tra quelle di rappresentanza, non sono soggette ai limiti di deducibilità imposti dal Decreto e di seguito illustrati. Va peraltro evidenziato che le stesse
potranno risultare non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni in vigore. Così, ad esempio, a decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.
In base all’ultimo periodo del comma 5 in esame, per poter dedurre le spese sopra elencate è necessario conservare un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati; la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione; la natura dei costi sostenuti.
In attuazione della “proporzionalità” richiesta dalla norma tra ammontare della spesa deducibile e i ricavi conseguiti, il comma 2 del Decreto in esame stabilisce che le spese individuate con le modalità sopra illustrate “sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo” in misura progressiva:
Fino ad € 10 milioni di ricavi l’importo massimo deducibile come spese di rappresentanza è pari a 1,3% dei ricavi stessi;
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni è 0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni è 0,1%
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50 sono integralmente deducibili nel periodo di sostenimento. Per i beni di valore unitario inferiore a € 25,82 l’IVA è integralmente deducibile.
Considerato che le imprese di nuova costituzione nel/i primo/i anni di attività possono non conseguire ricavi/proventi, il comma 3 del Decreto in esame prevede a favore di detti soggetti la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute nei primi periodi d’imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi/proventi, nel primo periodo d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi/proventi ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.
L’art. 2, comma 33, lett. p) della Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell’art. 108, comma 2, TUIR, prevedendo che:
la deducibilità delle spese di rappresentanza non sarà più limitata ad 1/3 del loro intero ammontare in 5 quote costanti (nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi), ma le stesse saranno deducibili:
nel periodo d’imposta di sostenimento;
a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate da un apposito Decreto ministeriale;
per le spese di rappresentanza relative a beni di modico valore ceduti gratuitamente, continuerà ad essere riconosciuta l’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento, ma l’ammontare massimo del valore unitario dei beni sarà innalzato da € 25,82 ed € 50.
La bozza del citato Decreto attuativo, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri per individuare le spese che possono essere considerate “spese di rappresentanza” nonché gli ammontari massimi deducibili di dette spese; e definisce le spese di viaggio, vitto ed alloggio che non costituiscono spese di rappresentanza e che quindi non sono assoggettate ai limiti di deducibilità fissati dal Decreto stesso.
Il Decreto individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza; inoltre richiede che le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Si includono in particolare, nelle spese di rappresentanza:
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;
le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: - ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; - inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa;
i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è integralmente indeducibile.
NON costituiscono spese di rappresentanza:
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa; in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari, a condizione che la spesa sia sostenuta da un’impresa la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili;
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
Tali spese, non rientrando tra quelle di rappresentanza, non sono soggette ai limiti di deducibilità imposti dal Decreto e di seguito illustrati. Va peraltro evidenziato che le stesse
potranno risultare non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni in vigore. Così, ad esempio, a decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.
In base all’ultimo periodo del comma 5 in esame, per poter dedurre le spese sopra elencate è necessario conservare un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati; la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione; la natura dei costi sostenuti.
In attuazione della “proporzionalità” richiesta dalla norma tra ammontare della spesa deducibile e i ricavi conseguiti, il comma 2 del Decreto in esame stabilisce che le spese individuate con le modalità sopra illustrate “sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo” in misura progressiva:
Fino ad € 10 milioni di ricavi l’importo massimo deducibile come spese di rappresentanza è pari a 1,3% dei ricavi stessi;
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni è 0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni è 0,1%
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50 sono integralmente deducibili nel periodo di sostenimento. Per i beni di valore unitario inferiore a € 25,82 l’IVA è integralmente deducibile.
Considerato che le imprese di nuova costituzione nel/i primo/i anni di attività possono non conseguire ricavi/proventi, il comma 3 del Decreto in esame prevede a favore di detti soggetti la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute nei primi periodi d’imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi/proventi, nel primo periodo d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi/proventi ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.