martedì 25 novembre 2008

NOVITA’ SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le novità sotto illustrate trovano applicazione già a decorrere dal 2008.

L’art. 2, comma 33, lett. p) della Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell’art. 108, comma 2, TUIR, prevedendo che:
la deducibilità delle spese di rappresentanza non sarà più limitata ad 1/3 del loro intero ammontare in 5 quote costanti (nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi), ma le stesse saranno deducibili:
􀂃 nel periodo d’imposta di sostenimento;
􀂃 a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate da un apposito Decreto ministeriale;
􀀗 per le spese di rappresentanza relative a beni di modico valore ceduti gratuitamente, continuerà ad essere riconosciuta l’integrale deducibilità nell’esercizio di sostenimento, ma l’ammontare massimo del valore unitario dei beni sarà innalzato da € 25,82 ed € 50.
La bozza del citato Decreto attuativo, la cui operatività è subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri per individuare le spese che possono essere considerate “spese di rappresentanza” nonché gli ammontari massimi deducibili di dette spese; e definisce le spese di viaggio, vitto ed alloggio che non costituiscono spese di rappresentanza e che quindi non sono assoggettate ai limiti di deducibilità fissati dal Decreto stesso.
Il Decreto individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza; inoltre richiede che le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Si includono in particolare, nelle spese di rappresentanza:
􀀗 le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;
􀀗 le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: - ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; - inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa;
􀀗 i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;
􀀗 ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza è integralmente indeducibile.

NON costituiscono spese di rappresentanza:
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa; in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari, a condizione che la spesa sia sostenuta da un’impresa la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili;
Ø le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
Tali spese, non rientrando tra quelle di rappresentanza, non sono soggette ai limiti di deducibilità imposti dal Decreto e di seguito illustrati. Va peraltro evidenziato che le stesse
potranno risultare non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni in vigore. Così, ad esempio, a decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75% ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.

In base all’ultimo periodo del comma 5 in esame, per poter dedurre le spese sopra elencate è necessario conservare un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati; la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione; la natura dei costi sostenuti.

In attuazione della “proporzionalità” richiesta dalla norma tra ammontare della spesa deducibile e i ricavi conseguiti, il comma 2 del Decreto in esame stabilisce che le spese individuate con le modalità sopra illustrate “sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo” in misura progressiva:
Fino ad € 10 milioni di ricavi l’importo massimo deducibile come spese di rappresentanza è pari a 1,3% dei ricavi stessi;
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni è 0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni è 0,1%

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50 sono integralmente deducibili nel periodo di sostenimento. Per i beni di valore unitario inferiore a € 25,82 l’IVA è integralmente deducibile.

Considerato che le imprese di nuova costituzione nel/i primo/i anni di attività possono non conseguire ricavi/proventi, il comma 3 del Decreto in esame prevede a favore di detti soggetti la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute nei primi periodi d’imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi/proventi, nel primo periodo d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi/proventi ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.